
Sulla risarcibilità del danno causato da malpratica veterinaria, si sono registrate, negli ultimi anni, numerose sentenze di merito e di legittimità, che hanno riconosciuto al proprietario dell’animale anche il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione.
Questo genere di decisioni è in netta controtendenza rispetto agli orientamenti tracciati delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le storiche “Sentenze di San Martino” dell’11 novembre 2008 (sent. nn. 26972-73-74 e 75), le quali hanno affermato importanti principi in tema di danno non patrimoniale.
Primo fra tutti, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nella valutazione del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) ha carattere puramente descrittivo, ma non implica il riconoscimento di specifiche tipologie di danno.
Hanno quindi evidenziato che deve essere il giudice, caso per caso, ad accertare l’esistenza del pregiudizio denunciato dal proprietario dell’animale paziente, indagando e riscontrando quali conseguenze negative, in concreto, tale evento abbia avuto sulla sua vita e provvedendo al loro completo ristoro.
In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale da morte di un animale d’affezione, le sentenze San Martino hanno negato che si configuri la lesione di un diritto inviolabile della persona, escludendone quindi la risarcibilità.
Le prime sentenze di segno opposto, rispetto a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione si sono avute già a partire dal 2009, quando il Tribunale di Rovereto (TN), con decisione del 18 ottobre, dichiarò che la perdita dell’animale domestico integra un danno non patrimoniale risarcibile, in quanto la tutela dell’animale d’affezione assume un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile della persona umana.
Successivamente, nel 2010, con sentenza del 20 luglio, la quinta sezione del Tribunale di Milano, si è pronunciata in merito ad un caso di condotta imprudente da parte di un veterinario che aveva effettuato un intervento chirurgico su un cane affetto da un tumore e deceduto in seguito all’intervento. Uno degli aspetti oggetto di disamina, da parte del giudice, riguardava la risarcibilità del danno esistenziale per la perdita dell’animale d’affezione: il Tribunale, conformandosi alle sentenze San Martino, rigettò la richiesta, ma riconobbe un altro aspetto del danno non patrimoniale e cioè il danno morale.
Nel 2012, il Giudice di Pace di Dolo (VE), con sentenza dell’8 ottobre, ha condannato il veterinario a risarcire il danno non patrimoniale per la morte di un cane morto di peritonite in conseguenza di una diagnosi errata, sostenendo che
“la legge riconosce il legame particolare che si instaura tra animale e padrone: il loro rapporto rientra in quelle attività, garantite dalla Costituzione, attraverso le quali si realizza la persona. Qualora questo tipo di legame affettivo si spezzi per colpa altrui, si viene quindi a legittimare un risarcimento anche dei danni morali subiti dal padrone.”
Pochi anni dopo, con sentenza del 27 marzo 2015, la Corte d’Appello di Roma, giudicando di un caso di diagnosi errata su di un animale d’affezione, ha stabilito che “
Nel caso di un cane da compagnia – scrivono i giudici di secondo grado – è fin troppo noto come le abitudini dell’animale influiscano sulle abitudini del padrone e come il legame che si instaura sia di una intensità particolare, sicché affermare che la sua perdita sia “futile” e non integri la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata, non sembra più rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori”; con conseguente condanna del veterinario al risarcimento del danno morale.
Veniamo al 2016, quando il Tribunale di Genova, con sentenza dell’11 gennaio, ha riconosciuto che l’invalidità permanente di un cane (zoppia), all’esito di un intervento chirurgico eseguito malamente, comportasse la compromissione del progetto di vita che la proprietaria dell’animale aveva legittimamente intrapreso, e condannato il veterinario al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si può concludere, quindi, che, nonostante l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze San Martino, si fa strada, sempre più diffusamente, un diverso indirizzo giurisprudenziale, che tende a riconoscere maggiore legittimità alla risarcibilità del danno non patrimoniale per malpratica veterinaria su animali d’affezione.
Un invito alla prudenza è certamente sensato, tenuto conto che, per affrontare con la dovuta consapevolezza le asperità della professione veterinaria, se da un lato è utile prendere coscienza di questo rischio risarcitorio, dall’altro sarebbe un danno anche peggiore assumere i comportamenti tipici della medicina difensiva. Molto meglio studiare metodologie operative che riducano al minimo lo stress, al fine di non intaccare la concentrazione sul lavoro, e – laddove si verifichi un errore medico – ricorrere a strumenti stragiudiziali per la risoluzione di controversie, in modo da evitare l’immediato ricorso all’autorità giudiziaria.
Avv. Daria Scarciglia
Please
login to see your profile content
Correlati
Devi accedere per postare un commento.