Sì al sequestro di coltivazioni OGM solo se c’è un grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente, suffragato da evidenze scientifiche.

Nel nostro Paese, le norme vigenti consentono di vietare coltivazioni e produzioni OGM sul presupposto di una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente.
Questo è, in sintesi, il senso dell’art. 34 del Regolamento dell’UE n. 1829/2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.
Art. 34 del Reg. UE 1829/2003
Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell’Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un’autorizzazione, sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Ciascuno Stato membro può vietare, dunque, la coltivazione di OGM, anche se consentita a livello dell’Unione, in base a una direttiva (la 2012/412) che modifica la precedente direttiva 2001/18.
Sul punto è intervenuta la III sezione della Cassazione Penale, annullando un provvedimento di sequestro di mais OGM, sul presupposto di una sostanziale condivisione di quanto già espresso dalla Corte di Giustizia dell’UE, che ha escluso la possibilità di applicare misure di emergenza provvisorie sulla base del solo principio di precauzione, rilevando come tale applicazione presupponga il rispetto delle condizioni sostanziali stabilite dall’art. 34 del regolamento n. 1829/2003, segnatamente quelle concernenti una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete.
In buona sostanza, in assenza di evidenze scientifiche circa l’effettiva pericolosità degli OGM, non sarà più possibile vietarne la coltivazione e l’impiego. Il solco tracciato indica con chiarezza che si dovrà fare affidamento solo sul grado di consapevolezza di tutti e di ciascuno.
Cass. III Sez. Pen. Sent. n. 48196/2017
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