
Reg. di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione: norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell’UE a norma dell’art. 11 della Dir. 2001/82/CE
Entrerà in vigore l’11 aprile 2018 il
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante
norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell’UE a norma dell’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.
Attraverso il regolamento 470/2018, la Commissione europea adempie all’obbligo di adottare norme dettagliate relative ai limiti massimi di residui (“LMR”) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’UE in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti e in biocidi impiegati nel settore zootecnico, che devono essere prese in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati
a norma dell’art. 11 della Dir. 2001/82/CE.
L’art. 11 della Dir. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio definisce
norme concernenti la cura di determinate affezioni di animali destinati alla produzione di alimenti per le quali non esistono medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro. Tali animali possono essere trattati con medicinali contenenti sostanze farmacologicamente attive solo se tali sostanze figurano nella tabella 1 dell’allegato del
Reg. (UE) n.37/2010.
Dunque questo è il
campo di applicazione del nuovo regolamento.
Quanto alle disposizioni, raggruppa gli animali destinati alla produzione di alimenti, fissa i criteri di correlazione e di stretta correlazione tra specie animali DPA, definisce l’LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo e l’applicabilità, ai prodotti controllati, degli LMR di cui alla tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, applicabili al momento dell’immissione in commercio di alimenti di origine animale.
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